RELAZIONE DEL PROF. CARMINE PRISCO
L'UE
ha una struttura istituzionale unica nel suo genere:
*
le priorità generali dell'UE in termini di obiettivi e programmi di
medio e lungo periodo sono fissate dal Consiglio
europeo,
che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo;
*
i deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini
nel Parlamento
europeo;
*
gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione
europea,
i cui membri sono nominati dai governi nazionali; essa rappresenta
concretamente il governo dell’Unione;
*
i governi dei singoli Stati difendono i rispettivi interessi
nazionali in seno al Consiglio
dell'Unione europea.
In questo incontro parleremo anche di altre
istituzioni europee, che incidono notevolmente sulle aspettative dei
cittadini in termini di civiltà europea e qualità del loro tenore
di vita. Ci occuperemo infatti, sia pure
brevemente, della Corte
di giustizia
e della
Corte dei conti.
Da precisare che all’interno della Unione vi sono numerosi altri
organismi preposti al suo funzionamento, sia per attività interne,
sia nei rapporti con il resto del mondo. Nella normale attività dei
soggetti istituzionali della Unione si possono individuare tre fasi,
in ognuna delle quali tali soggetti svolgono la loro attività
secondo la loro competenza a volte in modo autonomo, altre volte in
concerto tra loro. Tali fasi si possono così sintetizzare;
a)
definizione degli obiettivi e dei programmi;
b)
procedura di legislazione;
c) attuazione.
A)
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI
La
definizione degli obiettivi di fondo dell’Unione spetta al
Consiglio
europeo.
Questo organismo fissa gli orientamenti politici generali dell'UE,
ovvero le linee guida della stessa nel medio/lungo periodo, ma non ha
il potere di legiferare. Suoi compiti specifici sono:
1) occuparsi di questioni
complesse o delicate che non possono essere risolte a
livelli inferiori di cooperazione intergovernativa;
2) definire la politica
comune estera e di sicurezza dell'UE,
tenendo conto degli interessi strategici dell'Unione e delle
implicazioni per la difesa;
3) nominare ed eleggere i candidati a
determinati ruoli di alto profilo a livello dell'UE, fra cui i
vertici della
Banca centrale europea (BCE)
e i membri della Commissione
europea.
Su ciascuna questione il Consiglio europeo può chiedere
al Consiglio
dell'UE di
occuparsene o alla Commissione
di presentare una proposta in
merito.
Il
Consiglio europeo
é costituito dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal
presidente della Commissione e dall’Alto rappresentante per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. È guidato da un presidente
(attualmente il polacco Donald0), che coordina i lavori del
Consiglio ed è il principale rappresentante dell'Unione europea
nelle sue relazioni esterne. Il presidente del consiglio è eletto
dal consiglio stesso
per un mandato
di due anni e mezzo,
rinnovabile una volta.
Il Consiglio si riunisce per alcuni giorni almeno due volte ogni 6
mesi e rappresenta il livello più
elevato di
cooperazione politica tra i paesi dell'UE.
In
generale, adotta le decisioni per
consenso,
ma in alcuni casi anche all'unanimità o
a maggioranza
qualificata.
Solo
i capi di Stato o di governo possono votare.
È
una delle sette istituzioni ufficiali dell'UE, delle quali ci
occuperemo in questo incontro. La sede del Consiglio è a
Bruxelles (Belgio).
B)
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Il
diritto dell'UE si divide in primario
e derivato.
Il
diritto primario
è quello che scaturisce dai trattati, che costituiscono le norme
fondamentali alle quali devono ispirarsi tutte le azioni dell'UE. I
trattati sono approvati dai capi di Stato e/o di governo di tutti i
paesi membri e ratificati dai loro parlamenti.
Il
diritto derivato
comprende i regolamenti,
le direttive e le decisioni
ed è fondato sui principi e sugli obiettivi fissati nei trattati.
L’UE può legiferare solo nelle aree in cui i suoi membri la
autorizzano a farlo mediante i trattati. Da precisare che vi
sono anche altri atti, oltre quelli predetti, aventi rilevanza
giuridica nell’Unione, come ad esempio gli
atti delegati e quelli
di
esecuzione (vedi
oltre).
Alla creazione del
diritto comunitario partecipano tre istituzioni dell’Unione:
* il Parlamento
europeo,
che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente dagli
stessi;
* il Consiglio
dell'Unione europea,
che rappresenta i governi dei singoli Stati membri;
* la Commissione
europea,
che
rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso.
Queste
tre istituzioni elaborano insieme, mediante la "procedura
legislativa ordinaria" (in
passato chiamata procedura
di codecisione),
le politiche e le leggi che si applicano in tutta l'UE. In
linea di principio è la Commissione che propone i nuovi atti
legislativi (potere di iniziativa), che il Parlamento europeo e il
Consiglio dell’Unione devono adottare. In pratica il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’Unione approvano congiuntamente la
legislazione comunitaria proposta di regola dalla Commissione. La
Commissione e i paesi membri applicano poi le norme; alla Commissione
spetta il compito di controllare che vengano applicate e fatte
rispettare correttamente.
La
procedura legislativa ordinaria prevede i seguenti passaggi:
1)
proposta della Commissione;
2) esame e adozione da parte del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione. Per quanto
riguarda l’attività della Commissione è da dire che prima
di proporre nuove iniziative, essa si accerta delle possibili
conseguenze economiche, sociali e ambientali.
A tal fine promuove e presenta studi
di impatto, che
evidenzino i vantaggi e gli svantaggi delle possibili alternative.
La Commissione consulta inoltre le parti interessate come le
organizzazioni non governative, le amministrazioni locali e i
rappresentanti dell'industria e della società civile. Gruppi di
esperti danno indicazioni sugli aspetti tecnici. In questo modo la
Commissione si accerta che le proposte legislative soddisfino i
bisogni dei diretti interessati ed evitino inutili formalità
burocratiche. I parlamenti nazionali possono esprimere formalmente le
loro riserve se ritengono che sarebbe meglio affrontare una questione
a livello nazionale piuttosto che europeo.
L’iter
legislativo continua con l’esame della proposta della Commissione
da parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione. Se questi due
organismi sono d’accordo la proposta viene adottata e diventa norma
dell’Unione.
Ma, come spesso accade
nei lavori di organi collegiali, l’accordo sul testo proposto
dalla Commissione a volte non viene raggiunto. In tal caso Il
Parlamento e il Consiglio dell’Unione possono proporre degli
emendamenti, che se non vengono accettati producono il passaggio ad
una seconda
lettura. Anche
in questa fase il Parlamento e il Consiglio possono proporre
emendamenti al testo base per favorire una soluzione condivisa; se
questa non si realizza interviene un comitato
di conciliazione,
fermo restando che i due organismi sopraccitati possono bloccare la
proposta legislativa durante la lettura finale.
In
sostanza la
nuova proposta legislativa per essere adottata come legge dell’Unione
deve essere approvata nell’ identico testo dal Parlamento e dal
Consiglio dell’Unione.
C)
ATTUAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE
Per
quanto riguarda l’ attuazione delle norme comunitarie è opportuno
conoscere i diversi
tipi
di
atti giuridici dell’Unione,
atti che hanno riflessi sulla loro applicazione in termini di
soggetti abilitati alla loro creazione, di soggetti destinatari, di
soggetti con compiti di controllo su esattezza, modalità e tempi di
esecuzione. Possiamo individuare come segue la tipologia degli atti
giuridici della Unione europea.
Trattati dell'UE
I
trattati stabiliscono gli obiettivi dell’Unione europea, le norme
che disciplinano le sue istituzioni, le modalità del processo
decisionale e le relazioni tra l’UE e i suoi paesi membri. Sono
stati modificati varie volte per riformare le istituzioni europee,
conferire all'UE nuovi settori di competenza e consentire a nuovi
paesi di aderire.
I
trattati sono negoziati e concordati da tutti i paesi dell’UE e poi
ratificati dai rispettivi parlamenti talvolta a seguito di un
referendum.
Regolamenti
I
regolamenti sono atti giuridici che si applicano automaticamente e in
modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena entrano in vigore,
senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono
vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.
Direttive
Le
direttive impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati
risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come
realizzarli. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie
per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli
obiettivi stabiliti. Le autorità nazionali devono comunicare tali
misure alla Commissione europea. Il recepimento nel diritto nazionale
deve avvenire entro il termine fissato quando la direttiva viene
adottata (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce
correttamente una direttiva, la Commissione può avviare
un procedimento
d’infrazione.
Decisioni
Le
decisioni sono atti giuridici vincolanti che si applicano a uno o più
paesi dell’UE, imprese o cittadini. La parte interessata deve
essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della
notifica. Le decisioni non devono essere recepite necessariamente
nella legislazione nazionale.
Raccomandazioni
Le
raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note
le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre
obblighi giuridici a carico dei destinatari. Non hanno carattere
vincolante.
Pareri
Sono
strumenti che permettono alle istituzioni dell’UE di formulare una
dichiarazione senza imporre obblighi giuridici riguardanti l'oggetto
del parere. I pareri non sono vincolanti.
Atti
delegati
Gli
atti delegati sono atti giuridicamente vincolanti che consentono alla
Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali degli
atti legislativi dell’Unione, ad es. per definire misure
dettagliate.
Gli
atti delegati sono adottati dalla Commissione e, se il Parlamento
europeo e il Consiglio non sollevano obiezioni, entrano in vigore.
Atti
di esecuzione
Gli
atti di esecuzione sono atti giuridicamente vincolanti che consentono
alla Commissione, sotto la supervisione di comitati composti da
rappresentanti dei paesi membri, di creare le condizioni per
garantire l'applicazione uniforme delle norme dell’UE.
Da
quanto precede si può osservare come le norme comunitarie, a seconda
del loro tipo, prevedono soggetti diversi per la loro applicazione.
Ad esempio, i regolamenti
e le decisioni diventano vincolanti automaticamente in
tutta l’UE alla data della loro entrata in vigore e non richiedono
interventi dei parlamenti nazionali per la loro applicazione;
le direttive invece devono essere recepite dai paesi
dell’UE nella legislazione nazionale.
Nella pratica attuazione delle norme comunitarie un ruolo
molto importante, a volte con valore vincolante, è svolto dalla
Commissione, che di regola ha anche il potere di proporle.
Ma la stessa ha la responsabilità di garantire che tutti
gli Stati membri applichino correttamente il diritto dell’UE. In
tal senso la Commissione è definita "Custode
dei trattati",
perché ha il potere di controllo sulla esattezza della esecuzione
delle norme, che da quei trattati discendono. Infatti la Commissione
adotta provvedimenti se un paese dell’UE non
recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il
termine stabilito, oppure non ha applicato correttamente il diritto
dell’UE. In questi casi la Commissione cerca di trovare innanzi
tutto una soluzione collaborando con il paese in questione. Se i
tentativi non danno frutti, può avviare un procedimento formale di
infrazione contro il paese interessato. Se la questione non è ancora
risolta, può deferire il caso alla Corte di giustizia europea.
Abbiamo
visto che la legislazione europea, che scaturisce dai trattati, nasce
e si sviluppa mediante l’attività del Parlamento,
del Consiglio dell’Unione e della Commissione.
È doveroso a questo punto avere qualche informazione in più su
queste importanti Istituzioni della Unione Europea.
1)
IL PARLAMENTO EUROPEO
Il
Parlamento europeo è un'importante sede del dibattito politico e del
processo decisionale a livello di UE. I suoi deputati sono scelti
direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per
rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo
europeo e per garantire il funzionamento democratico delle altre
istituzioni dell'UE. Nel corso degli anni e con le successive
modifiche dei trattati europei, il Parlamento ha acquisito importanti
poteri legislativi e di bilancio, che gli permettono di determinare,
insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio dell’Unione, la direzione da imprimere al
progetto europeo. Nel far ciò, il Parlamento si è adoperato per
promuovere la democrazia e i diritti umani non soltanto in Europa, ma
in tutto il mondo. Abbiamo già visto che il Parlamento condivide con
il Consiglio dell’Unione il potere di adottare e modificare le
proposte legislative. Tra i suoi compiti vi è anche il potere di
decidere sul bilancio dell'UE e di vigilare sull'operato della
Commissione e degli altri organi dell'UE. Esso inoltre coopera con i
parlamenti nazionali degli Stati membri,recependo il loro contributo
sulle varie materie in discussione.
Il parlamento
europeo è composto da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri
dell'Unione europea allargata.
COMPOSIZIONE
DELL’ATTUALE PARLAMENTO EUROPEO
Il
numero di eurodeputati per
ogni paese è approssimativamente proporzionale
alla popolazione di ciascuno di essi,
secondo criteri di proporzionalità degressiva:
un paese non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il
numero totale non può superare i 751 (750 più il presidente). I
gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento
politico,
non in base alla nazionalità. Attualmente sono 8 i gruppi presenti
nel Parlamento. Per formare un gruppo occorrono almeno 25 deputati,
che rappresentino almeno un quarto dei paesi membri, ovvero sette
Paesi (28/4 = 7).
Chi
non aderisce a nessun gruppo viene
inquadrato tra i “non
iscritti”.
Ma
il peso dei gruppi nel parlamento è comunque influenzato dalla
situazione politica nei singoli Stati: in sostanza i partiti che
localmente ottengono più consensi hanno anche più
europarlamentari. I gruppi hanno la funzione di aggregare i
partiti politici nazionali e ricevono contributi importanti,
dell’ordine di 60
milioni di euro in un anno,
corrispondenti in media a circa 80.000 euro per ogni deputato.
In
seguito alle elezioni tenute 3 anni fa, il
gruppo parlamentare con più membri è quello del Partito
popolare europeo (di
cui in Italia fanno parte Forza Italia, Nuovo centrodestra, Unione di
centro e Sudtiroler Volkspartei), che non a caso ha ottenuto la
nomina di Jean-Claude
Juncker
a presidente della Commissione europea. Subito
dietro
segue
l’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (ex
Pse, di cui fa parte il Partito Democratico Italiano), guidata
durante le ultime elezioni da Martin Schulz.
Il
numero degli europarlamentari assegnato a ciascuno dei Paesi membri
per la legislatura attuale (2014/2019) è stato deciso dal Consiglio
Europeo nella seduta del 28 giugno 2013. Tale numero,fermo restando
il totale a 750 più il Presidente, non è fisso poiché deve tenere
conto delle eventuali uscite o entrate di altri Paesi.
Attualmente
i membri assegnati all’Italia sono 73
(gli stessi del Regno Unito, uno in meno della Francia e 23 in meno
rispetto alla Germania).
Nel
maggio del 2014 è iniziata l’attuale legislatura (l’ottava) del
parlamento europeo. I 750 deputati sono divisi in 20 c0mmissioni
ordinarie, 2 sottocommissioni e una commissione speciale.
Gli
altri partiti italiani
attualmente rappresentati nel parlamento europeo sono: Conservatori e
riformisti, Movimento 5 stelle, Lega nord e Lista Tsipras-L’altra
Europa.
Ai
fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in
cinque macro-aree, denominate circoscrizioni. Il territorio italiano
risulta suddiviso come segue:
Circoscrizione
I°
- Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e
Lombardia);
Circoscrizione
II°
- Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna);
Circoscrizione
III°
- Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);
Circoscrizione
IV°
- Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e
Calabria);
Circoscrizione
V°
- Italia insulare (Sardegna e Sicilia).
L’assegnazione
del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla
base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente
della Repubblica e su proposta del Ministro dell’interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.
I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.
2)
LA COMMISSIONE EUROPEA
La
commissione europea promuove l’interesse generale dell’UE
proponendo la legislazione, assicurandone il rispetto e attuando le
politiche e il bilancio dell’UE. È formata
da un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun
paese dell’UE, che durano in carica 5 anni.
L’attuale Presidente è Jean
Claude Juncker.
La
Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente
indipendente dell'UE.
Essa attua le
decisioni del Parlamento
europeo e
del Consiglio
dell'UE.
Nel suo lavoro
si avvale, per gli
aspetti tecnici, di esperti e dell’opinione pubblica. Suoi
compiti
specifici sono
i seguenti.
* Proporre nuove leggi: - la Commissione è l’unica istituzione dell’UE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione disposizioni legislative da adottare.
*
Gestire le politiche e assegnare i finanziamenti dell’UE:
- la
Commissione tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su
questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello
nazionale, stabilisce le priorità di spesa dell’UE insieme con il
Consiglio e il Parlamento, prepara i bilanci annuali da sottoporre
all’approvazione di tali organismi e controlla, sotto la
sorveglianza della Corte
dei conti, come vengono usati i fondi.
*
Assicurare il rispetto della legislazione dell'UE:
- la
Commissione insieme con la Corte di giustizia garantisce che il
diritto dell’UE sia applicato correttamente in tutti i paesi
membri.
*
Rappresentare
l'UE sulla scena internazionale:
-
la commissione fa da portavoce per tutti i paesi dell’UE presso gli
organismi internazionali, in particolare nei settori della politica
commerciale e degli aiuti umanitari e negozia accordi internazionali
per conto dell’UE.
Il
collegio dei commissari è costituito dal presidente della
Commissione, dai suoi sette vicepresidenti, inclusi il primo
vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, e dai 20 commissari incaricati dei
rispettivi portafogli.
La gestione
quotidiana delle
attività della Commissione è svolta dal suo personale (giuristi,
economisti,
ecc.), organizzato in vari servizi noti
come direzioni generali (DG),
ciascuna
responsabile di uno specifico
settore politico.
Nomina
del presidente
Il
candidato viene presentato dai leader nazionali (uno per ogni paese
membro) nel Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle
elezioni del Parlamento europeo. Per essere eletto deve ottenere il
sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo.
Selezione
del collegio
Il
candidato presidente sceglie i potenziali vicepresidenti e commissari
sulla base dei suggerimenti dei paesi dell’UE. L’elenco dei
candidati deve essere approvato dai leader nazionali nel Consiglio
europeo.
Ogni candidato
compare dinanzi al Parlamento europeo per illustrare la propria
visione politica e rispondere alle domande. A
ciascun candidato è però richiesta la massima indipendenza dal
governo nazionale che lo ha indicato. Il
Parlamento procede quindi ad approvare o meno, mediante votazione, i
candidati in quanto gruppo. Infine, questi ultimi vengono nominati
dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. I
membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza
generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono
tutte le garanzie di indipendenza. Infatti
i commissari non sono legati da alcun titolo di
rappresentanza con lo Stato da cui provengono, in quanto essi devono
agire nell'interesse generale dell'Unione;
per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di
individui" a differenza del Consiglio qualificato come
"organo di Stati".
Un tempo erano gli stati membri che nominavano
tutta la Commissione di comune accordo, ma successivamente il ruolo
del Parlamento crebbe d'importanza. Attualmente, il presidente della
Commissione è proposto dal Consiglio,
che decide a maggioranza qualificata. Il trattato di Lisbona impone
che, nella scelta, sia tenuto conto dei risultati delle elezioni
europee. Il candidato deve poi essere eletto dal Parlamento
europeo a maggioranza
assoluta. Se il candidato non ottiene l'elezione, il
Consiglio europeo, entro un mese, deve presentare un altro candidato.
Alla
conferma della carica, il presidente della Commissione, in accordo
con il Consiglio,
sceglie i rimanenti commissari sulla base delle nomine proposte da
ognuno degli Stati membri. Alla fine l'intera Commissione deve essere
approvata dal Parlamento europeo , per poi essere definitivamente
nominata dal Consiglio europeo.
3)
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Il
Consiglio della Unione europea rappresenta la voce dei governi
dell’UE e ne coordina le politiche. I suoi membri sono
i ministri dei governi di ciascun paese dell’UE competenti per la
materia in discussione. La presidenza spetta a ciascun Paese membro,
che la esercita a rotazione per un periodo di 6 mesi. La sua sede è
a Bruxelles. Nel
Consiglio dell’Unione i ministri
dei governi di ciascun paese membro si
incontrano per discutere, modificare
e adottare la legislazione e coordinare le politiche. Sono
autorizzati a impegnare
i rispettivi governi a
perseguire le azioni concordate in tale sede. Insieme con
il Parlamento
europeo
questo organismo è l’altro principale
organo decisionale dell'UE.
Il Consiglio della Unione Europea non va confuso
con il Consiglio
europeo,
formato dai Capi di Stato o di governo, che si riunisce
di regola 2 volte in un semestre per delineare in senso ampio le
direttrici politiche dell'Unione.
Il Consiglio dell'UE non
ha membri permanenti,
ma si riunisce in dieci
diverse configurazioni,
ognuna delle quali corrisponde al settore di cui si discute. A
seconda della configurazione,
ogni paese invia i ministri competenti.
Per
esempio, al Consiglio "Affari economici e finanziari"
(Consiglio "Ecofin") partecipano i ministri delle Finanze
di ciascun paese. Compiti specifici del Consiglio dell’Uni0ne sono
i seguenti:
*
negoziare
e adottare le leggi dell'UE
assieme al Parlamento
europeo ,basandosi
sulle proposte della Commissione
europea;
*
coordinare le
politiche dei Paesi dell'UE;
*
elaborare
la politica estera
e di sicurezza dell'UE
sulla base degli orientamenti del Consiglio
europeo;
*
firmare accordi tra
l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionali;
*
approvare
il bilancio
annuale dell'UE insieme
al Parlamento europeo. Quando si
occupa di politica estera questo organismo è sempre presieduto
dall’Alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza della UE.
Tutte le altre riunioni
sono presiedute dal ministro competente del paese che in quel momento
esercita la presidenza
di turno dell'UE.
I
paesi dell'area dell'euro
coordinano le loro politiche
economiche attraverso
l'Eurogruppo,
composto dai rispettivi ministri economici e delle finanze, che si
riunisce il giorno prima del Consiglio dell’Unione quando questo
discute di Affari economici & finanziari. Gli accordi raggiunti
nelle riunioni dell’Eurogruppo sono approvati formalmente in sede
di Consiglio il giorno successivo. Solo i ministri dei paesi
dell’area dell’euro possono votare su tali questioni. Tutte le
discussioni e le votazioni sono
pubbliche.
Le decisioni vengono di norma adottate
a maggioranza
qualificata ,ossia
almeno il 55% dei paesi membri, pari a 16
Stati sugli
attuali 28, che però devono rappresentare almeno il 65% della
popolazione totale dell'UE. Per bloccare
una decisione,
occorrono almeno 4
paesi,
che
rappresentino almeno il 35% della popolazione totale dell'UE.
Tuttavia per alcune materie delicate come la politica estera o la
fiscalità è richiesta l’unanimità, cioè il consenso di tutti i
paesi.
4)
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (CGUE)
-
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE. Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, organizzazioni o imprese, allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti. Membri della Corte di giustizia sono: a) la Corte di giustizia, formata da un giudice per ciascun paese della Unione più 11 avvocati generali; giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un mandato rinnovabile di sei anni; b) il Tribunale, attualmente composto da 47 giudici, che dal 2019 aumenteranno a 56 per portare il numero dei giudici a 2 per ogni Paese membro (2 x 28 = 56). La sede è Lussemburgo. In pratica il Tribunale si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi. La maggior parte delle cause viene trattata da 5 giudici, ed è molto raro che di una causa si occupi la Corte nel suo insieme.
La
corte di giustizia dell’Unione si pronuncia sui casi ad essa
proposti. I tipi di casi più comuni riguardano i seguenti aspetti:
*
interpretare
il diritto dell’UE (pronunce
pregiudiziali). I tribunali nazionali degli Stati membri devono
assicurare la corretta applicazione del diritto dell'UE, ma i
tribunali di paesi diversi potrebbero darne un'interpretazione
differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione
o sulla validità di una normativa dell’UE, può chiedere
chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato
per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con
il diritto dell’UE;
*
assicurare il rispetto della legge (procedure
d'infrazione). Questo tipo di misure viene adottato nei confronti di
un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'UE.
Possono essere avviate dalla Commissione
europea o
da un altro paese dell'UE. Nel caso in cui il paese si dimostri
inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti
rischia una seconda procedura, che potrebbe comportare una multa;
*
annullare atti giuridici dell'UE (ricorsi
per annullamento). Se ritengono che un atto dell'UE violi i trattati
o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro,
il Consiglio
dell'UE,
la Commissione europea o, in taluni casi, il Parlamento
europeo,
possono chiedere alla Corte di annullarlo. Anche i privati cittadini
possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell’UE che li
riguardi direttamente;
*
assicurare l'intervento dell'UE (ricorsi
per omissione). In talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e
la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso
contrario, i governi dell’UE, altre istituzioni dell’UE e, a
certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono
rivolgersi alla Corte;
*
sanzionare le istituzioni dell'UE (azioni
di risarcimento del danno).
Qualsiasi cittadino o impresa i cui interessi siano stati lesi da
un'azione o omissione dell'UE o del suo personale può citarli
davanti alla Corte.
5)
LA CORTE DEI CONTI
La
Corte dei conti verifica
il finanziamento delle attività dell'UE.
controlla
che i fondi dell’UE siano raccolti e utilizzati correttamente e
contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’UE. I suoi
membri sono designati uno per ciascun paese dell’UE e sono nominati
dal Consiglio,
previa consultazione del Parlamento per periodi
di sei anni rinnovabili;
essi scelgono uno di loro come presidente per un periodo di tre anni
(anch'esso rinnovabile).
La sede della Corte è a Lussemburgo.
In
quanto revisore
esterno indipendente dell'UE,
la Corte dei conti europea tutela gli interessi dei contribuenti
dell'UE. Non è dotata di poteri legali, ma opera per migliorare la
gestione da parte della Commissione
europea del
bilancio dell'UE e riferisce sullo stato delle finanze dell'Unione.
Possiamo sintetizzare le attività della Corte dei Conti come segue:
* effettuare
una revisione
contabile delle entrate
e delle uscite dell'UE per
controllare che i fondi UE siano raccolti e spesi correttamente,
usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati;
*
controllare ogni persona
od organizzazione che gestisce fondi dell'UE,
effettuando anche controlli in loco presso le istituzioni dell'Unione
(soprattutto la Commissione),
gli Stati membri e i paesi che beneficiano degli aiuti dell'UE;
*
segnalare i casi sospetti di frode,
corruzione o altra attività illegale all'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF);
*
redigere una relazione
annuale per
il Parlamento
europeo e
il Consiglio
dell'UE, che
il Parlamento esamina prima di decidere se approvare la gestione del
bilancio dell'UE da parte della Commissione;
*
fornire il suo parere in
qualità di esperto ai
responsabili politici dell'UE su come le finanze dell'Unione possano
essere gestite meglio e in modo più trasparente per i cittadini.
La corte inoltre pubblica pareri sui lavori preparatori
che avranno un impatto sulla gestione finanziaria dell’UE, nonché
i documenti di sintesi, i riesami e le pubblicazioni ad hoc su
questioni riguardanti le finanze pubbliche dell’UE.
Per essere efficace, la Corte deve essere indipendente dalle
istituzioni e dagli organi che controlla. A tal fine è libera di
decidere su
cosa sottoporre
a verifica, sulle modalità con
cui effettuarla , nonché sulla
forma e sui tempi con
cui presentarne i risultati.
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