mercoledì 21 giugno 2017

LE ISTITUZIONI DELLA UNIONE EUROPEA

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RELAZIONE DEL PROF. CARMINE PRISCO


 L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere:
* le priorità generali dell'UE in termini di obiettivi e programmi di medio e lungo periodo sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo;
* i deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo;
* gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi nazionali; essa rappresenta concretamente il governo dell’Unione;
* i governi dei singoli Stati difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell'Unione europea. In questo incontro parleremo anche di altre istituzioni europee, che incidono notevolmente sulle aspettative dei cittadini in termini di civiltà europea e qualità del loro tenore di vita. Ci occuperemo infatti, sia pure brevemente, della Corte di giustizia e della Corte dei conti. Da precisare che all’interno della Unione vi sono numerosi altri organismi preposti al suo funzionamento, sia per attività interne, sia nei rapporti con il resto del mondo. Nella normale attività dei soggetti istituzionali della Unione si possono individuare tre fasi, in ognuna delle quali tali soggetti svolgono la loro attività secondo la loro competenza a volte in modo autonomo, altre volte in concerto tra loro. Tali fasi si possono così sintetizzare; 
 a) definizione degli obiettivi e dei programmi; b) procedura di legislazione; c) attuazione. 
 
A) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI
La definizione degli obiettivi di fondo dell’Unione spetta al Consiglio europeo. Questo organismo fissa gli orientamenti politici generali dell'UE, ovvero le linee guida della stessa nel medio/lungo periodo, ma non ha il potere di legiferare. Suoi compiti specifici sono: 1) occuparsi di  questioni complesse o delicate che non possono essere risolte a livelli inferiori di cooperazione intergovernativa; 2) definire la politica comune estera e di sicurezza dell'UE, tenendo conto degli interessi strategici dell'Unione e delle implicazioni per la difesa; 3) nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo a livello dell'UE, fra cui i vertici della Banca centrale europea (BCE) e i membri della Commissione europea. Su ciascuna questione il Consiglio europeo può chiedere al Consiglio dell'UE  di occuparsene o alla Commissione di presentare una proposta in merito. Il Consiglio europeo é costituito dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal presidente della Commissione e dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È guidato da un presidente (attualmente il polacco Donald0), che coordina i lavori del Consiglio ed è il principale rappresentante dell'Unione europea nelle sue relazioni esterne. Il presidente del consiglio è eletto dal consiglio stesso per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Il Consiglio si riunisce per alcuni giorni almeno due volte ogni 6 mesi e rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i paesi dell'UE. In generale, adotta le decisioni per consenso, ma in alcuni casi anche all'unanimità o a maggioranza qualificata. Solo i capi di Stato o di governo possono votare. È una delle sette istituzioni ufficiali dell'UE, delle quali ci occuperemo in questo incontro. La sede del Consiglio è a Bruxelles (Belgio).


B) LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Il diritto dell'UE si divide in primario e derivato.
Il diritto primario è quello che scaturisce dai trattati, che costituiscono le norme fondamentali alle quali devono ispirarsi tutte le azioni dell'UE. I trattati sono approvati dai capi di Stato e/o di governo di tutti i paesi membri e ratificati dai loro parlamenti.
Il diritto derivato comprende i regolamenti, le direttive e le decisioni ed è fondato sui principi e sugli obiettivi fissati nei trattati. L’UE può legiferare solo nelle aree in cui i suoi membri la autorizzano a farlo mediante i trattati. Da precisare che vi sono anche altri atti, oltre quelli predetti, aventi rilevanza giuridica nell’Unione, come ad esempio gli atti delegati e quelli di esecuzione (vedi oltre). Alla creazione del diritto comunitario partecipano tre istituzioni dell’Unione: * il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente dagli stessi; * il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati membri; * la Commissione europea, che rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso.
Queste tre istituzioni elaborano insieme, mediante la "procedura legislativa ordinaria" (in passato chiamata procedura di codecisione), le politiche e le leggi che si applicano in tutta l'UE. In linea di principio è la Commissione che propone i nuovi atti legislativi (potere di iniziativa), che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione devono adottare. In pratica il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione approvano congiuntamente la legislazione comunitaria proposta di regola dalla Commissione. La Commissione e i paesi membri applicano poi le norme; alla Commissione spetta il compito di controllare che vengano applicate e fatte rispettare correttamente.
La procedura legislativa ordinaria prevede i seguenti passaggi: 1) proposta della Commissione; 2) esame e adozione da parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione. Per quanto riguarda l’attività della Commissione è da dire che prima di proporre nuove iniziative, essa si accerta delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali. A tal fine promuove e presenta studi di impatto, che evidenzino i vantaggi e gli svantaggi delle possibili alternative. La Commissione consulta inoltre le parti interessate come le organizzazioni non governative, le amministrazioni locali e i rappresentanti dell'industria e della società civile. Gruppi di esperti danno indicazioni sugli aspetti tecnici. In questo modo la Commissione si accerta che le proposte legislative soddisfino i bisogni dei diretti interessati ed evitino inutili formalità burocratiche. I parlamenti nazionali possono esprimere formalmente le loro riserve se ritengono che sarebbe meglio affrontare una questione a livello nazionale piuttosto che europeo.

L’iter legislativo continua con l’esame della proposta della Commissione da parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione. Se questi due organismi sono d’accordo la proposta viene adottata e diventa norma dell’Unione. Ma, come spesso accade nei lavori di organi collegiali, l’accordo sul testo proposto dalla Commissione a volte non viene raggiunto. In tal caso Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione possono proporre degli emendamenti, che se non vengono accettati producono il passaggio ad una seconda lettura. Anche in questa fase il Parlamento e il Consiglio possono proporre emendamenti al testo base per favorire una soluzione condivisa; se questa non si realizza interviene un comitato di conciliazione, fermo restando che i due organismi sopraccitati possono bloccare la proposta legislativa durante la lettura finale. In sostanza la nuova proposta legislativa per essere adottata come legge dell’Unione deve essere approvata nell’ identico testo dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione.


C) ATTUAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE
Per quanto riguarda l’ attuazione delle norme comunitarie è opportuno conoscere i diversi tipi di atti giuridici dell’Unione, atti che hanno riflessi sulla loro applicazione in termini di soggetti abilitati alla loro creazione, di soggetti destinatari, di soggetti con compiti di controllo su esattezza, modalità e tempi di esecuzione. Possiamo individuare come segue la tipologia degli atti giuridici della Unione europea.

Trattati dell'UE

I trattati stabiliscono gli obiettivi dell’Unione europea, le norme che disciplinano le sue istituzioni, le modalità del processo decisionale e le relazioni tra l’UE e i suoi paesi membri. Sono stati modificati varie volte per riformare le istituzioni europee, conferire all'UE nuovi settori di competenza e consentire a nuovi paesi di aderire. I trattati sono negoziati e concordati da tutti i paesi dell’UE e poi ratificati dai rispettivi parlamenti talvolta a seguito di un referendum.
Regolamenti I regolamenti sono atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena entrano in vigore, senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.
Direttive Le direttive impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come realizzarli. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea. Il recepimento nel diritto nazionale deve avvenire entro il termine fissato quando la direttiva viene adottata (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione
Decisioni Le decisioni sono atti giuridici vincolanti che si applicano a uno o più paesi dell’UE, imprese o cittadini. La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite necessariamente nella legislazione nazionale.

Raccomandazioni Le raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. Non hanno carattere vincolante.
Pareri Sono strumenti che permettono alle istituzioni dell’UE di formulare una dichiarazione senza imporre obblighi giuridici riguardanti l'oggetto del parere. I pareri non sono vincolanti.
Atti delegati Gli atti delegati sono atti giuridicamente vincolanti che consentono alla Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali degli atti legislativi dell’Unione, ad es. per definire misure dettagliate. Gli atti delegati sono adottati dalla Commissione e, se il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano obiezioni, entrano in vigore.
 Atti di esecuzione Gli atti di esecuzione sono atti giuridicamente vincolanti che consentono alla Commissione, sotto la supervisione di comitati composti da rappresentanti dei paesi membri, di creare le condizioni per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell’UE.
Da quanto precede si può osservare come le norme comunitarie, a seconda del loro tipo, prevedono soggetti diversi per la loro applicazione. Ad esempio, i regolamenti e le decisioni  diventano vincolanti automaticamente in tutta l’UE alla data della loro entrata in vigore e non richiedono interventi dei parlamenti nazionali per la loro applicazione; le direttive invece devono essere recepite dai paesi dell’UE nella legislazione nazionale. Nella pratica attuazione delle norme comunitarie un ruolo molto importante, a volte con valore vincolante, è svolto dalla Commissione, che di regola ha anche il potere di proporle. Ma la stessa ha la responsabilità di garantire che tutti gli Stati membri applichino correttamente il diritto dell’UE. In tal senso la Commissione è definita "Custode dei trattati", perché ha il potere di controllo sulla esattezza della esecuzione delle norme, che da quei trattati discendono. Infatti la Commissione adotta provvedimenti se un paese dell’UE non recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il termine stabilito, oppure non ha applicato correttamente il diritto dell’UE. In questi casi la Commissione cerca di trovare innanzi tutto una soluzione collaborando con il paese in questione. Se i tentativi non danno frutti, può avviare un procedimento formale di infrazione contro il paese interessato. Se la questione non è ancora risolta, può deferire il caso alla Corte di giustizia europea.
Abbiamo visto che la legislazione europea, che scaturisce dai trattati, nasce e si sviluppa mediante l’attività del Parlamento, del Consiglio dell’Unione e della Commissione. È doveroso a questo punto avere qualche informazione in più su queste importanti Istituzioni della Unione Europea.
1) IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo è un'importante sede del dibattito politico e del processo decisionale a livello di UE. I suoi deputati sono scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e per garantire il funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'UE. Nel corso degli anni e con le successive modifiche dei trattati europei, il Parlamento ha acquisito importanti poteri legislativi e di bilancio, che gli permettono di determinare, insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio dell’Unione, la direzione da imprimere al progetto europeo. Nel far ciò, il Parlamento si è adoperato per promuovere la democrazia e i diritti umani non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo. Abbiamo già visto che il Parlamento condivide con il Consiglio dell’Unione il potere di adottare e modificare le proposte legislative. Tra i suoi compiti vi è anche il potere di decidere sul bilancio dell'UE e di vigilare sull'operato della Commissione e degli altri organi dell'UE. Esso inoltre coopera con i parlamenti nazionali degli Stati membri,recependo il loro contributo sulle varie materie in discussione. Il parlamento europeo è composto da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri dell'Unione europea allargata.
I parlamentari europei della Gran Bretagna restano in carica fino alla conclusione della procedura di uscita (brexit). Dal 1979 i deputati sono eletti a suffragio universale diretto per una periodo di cinque anni. Ogni paese stabilisce le proprie modalità elettorali ma deve garantire l'uguaglianza di genere e la segretezza del voto. Attualmente le donne rappresentano un po' più di un terzo dei deputati europei. Per le elezioni europee vige il sistema proporzionale. L'età del voto è fissata a 18 anni, salvo in Austria dove si vota a 16 anni. I seggi sono ripartiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro. I deputati europei dividono il loro tempo tra le loro circoscrizioni elettorali, a Strasburgo dove il Parlamento europeo si riunisce in seduta plenaria 12 volte all'anno, a Bruxelles e a Lussemburgo dove partecipano a ulteriori tornate, nonché a riunioni di commissione e dei gruppi politici. Le modalità di esercizio del mandato parlamentare sono stabilite nello Statuto del 2009. I membri del Parlamento Europeo eleggono il Presidente, che rappresenta il Parlamento europeo nei confronti delle altre istituzioni dell'UE e del mondo esterno e dà l'approvazione finale al bilancio dell'UE. L’attuale presidente è l’italiano Antonio Tajani.

COMPOSIZIONE DELL’ATTUALE PARLAMENTO EUROPEO


Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi, secondo criteri di proporzionalità degressiva: un paese non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale non può superare i 751 (750 più il presidente). I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità. Attualmente sono 8 i gruppi presenti nel Parlamento. Per formare un gruppo occorrono almeno 25 deputati, che rappresentino almeno un quarto dei paesi membri, ovvero sette Paesi (28/4 = 7). Chi non aderisce a nessun gruppo viene inquadrato tra i “non iscritti”. Ma il peso dei gruppi nel parlamento è comunque influenzato dalla situazione politica nei singoli Stati: in sostanza i partiti che localmente ottengono più consensi hanno anche più europarlamentari. I gruppi hanno la funzione di aggregare i partiti politici nazionali e ricevono contributi importanti, dell’ordine di 60 milioni di euro in un anno, corrispondenti in media  a circa 80.000 euro per ogni deputato.  In seguito alle elezioni tenute 3 anni fa, il gruppo parlamentare con più membri è quello del Partito popolare europeo (di cui in Italia fanno parte Forza Italia, Nuovo centrodestra, Unione di centro e Sudtiroler Volkspartei), che non a caso ha ottenuto la nomina di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione europea.  Subito dietro segue l’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (ex Pse, di cui fa parte il Partito Democratico Italiano), guidata durante le ultime elezioni da Martin Schulz. Il numero degli europarlamentari assegnato a ciascuno dei Paesi membri per la legislatura attuale (2014/2019) è stato deciso dal Consiglio Europeo nella seduta del 28 giugno 2013. Tale numero,fermo restando il totale a 750 più il Presidente, non è fisso poiché deve tenere conto delle eventuali uscite o entrate di altri Paesi.

Attualmente i membri assegnati all’Italia sono 73 (gli stessi del Regno Unito, uno in meno della Francia e 23 in meno rispetto alla Germania).
Nel maggio del 2014 è iniziata l’attuale legislatura (l’ottava) del parlamento europeo. I 750 deputati sono divisi in 20 c0mmissioni ordinarie, 2 sottocommissioni e una commissione speciale. Gli altri partiti italiani attualmente rappresentati nel parlamento europeo sono: Conservatori e riformisti, Movimento 5 stelle, Lega nord e Lista Tsipras-L’altra Europa.
Ai fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in cinque macro-aree, denominate circoscrizioni. Il territorio italiano risulta suddiviso come segue:
Circoscrizione I° - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia);
Circoscrizione II° - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
Circoscrizione III° - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);
Circoscrizione IV° - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Circoscrizione V° - Italia insulare (Sardegna e Sicilia).
L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.

2) LA COMMISSIONE EUROPEA
La commissione europea promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la legislazione, assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’UE. È formata da un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell’UE, che durano in carica 5 anni. L’attuale Presidente è Jean Claude Juncker. La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE. Essa attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Nel suo lavoro si avvale, per gli aspetti tecnici, di esperti e dell’opinione pubblica. Suoi compiti specifici sono i seguenti.

* Proporre nuove leggi: - la Commissione è l’unica istituzione dell’UE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione disposizioni legislative da adottare.
* Gestire le politiche e assegnare i finanziamenti dell’UE: - la Commissione tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale, stabilisce le priorità di spesa dell’UE insieme con il Consiglio e il Parlamento, prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione di tali organismi e controlla, sotto la sorveglianza della Corte dei conti, come vengono usati i fondi.
* Assicurare il rispetto della legislazione dell'UE: - la Commissione insieme con la Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia applicato correttamente in tutti i paesi membri.
* Rappresentare l'UE sulla scena internazionale: - la commissione fa da portavoce per tutti i paesi dell’UE presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti umanitari e negozia accordi internazionali per conto dell’UE.
Il collegio dei commissari è costituito dal presidente della Commissione, dai suoi sette vicepresidenti, inclusi il primo vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e dai 20 commissari incaricati dei rispettivi portafogli.
La gestione quotidiana delle attività della Commissione è svolta dal suo personale (giuristi, economisti, ecc.), organizzato in vari servizi noti come direzioni generali (DG), ciascuna responsabile di uno specifico settore politico.
Nomina del presidente
Il candidato viene presentato dai leader nazionali (uno per ogni paese membro) nel Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Per essere eletto deve ottenere il sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo.
Selezione del collegio
Il candidato presidente sceglie i potenziali vicepresidenti e commissari sulla base dei suggerimenti dei paesi dell’UE. L’elenco dei candidati deve essere approvato dai leader nazionali nel Consiglio europeo. Ogni candidato compare dinanzi al Parlamento europeo per illustrare la propria visione politica e rispondere alle domande. A ciascun candidato è però richiesta la massima indipendenza dal governo nazionale che lo ha indicato. Il Parlamento procede quindi ad approvare o meno, mediante votazione, i candidati in quanto gruppo. Infine, questi ultimi vengono nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. Infatti i commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo Stato da cui provengono, in quanto essi devono agire nell'interesse generale dell'Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati". Un tempo erano gli stati membri che nominavano tutta la Commissione di comune accordo, ma successivamente il ruolo del Parlamento crebbe d'importanza. Attualmente, il presidente della Commissione è proposto dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata. Il trattato di Lisbona impone che, nella scelta, sia tenuto conto dei risultati delle elezioni europee. Il candidato deve poi essere eletto dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta. Se il candidato non ottiene l'elezione, il Consiglio europeo, entro un mese, deve presentare un altro candidato. Alla conferma della carica, il presidente della Commissione, in accordo con il Consiglio, sceglie i rimanenti commissari sulla base delle nomine proposte da ognuno degli Stati membri. Alla fine l'intera Commissione deve essere approvata dal Parlamento europeo , per poi essere definitivamente nominata dal Consiglio europeo.
3) CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Il Consiglio della Unione europea rappresenta la voce dei governi dell’UE e ne coordina le politiche. I suoi membri sono i ministri dei governi di ciascun paese dell’UE competenti per la materia in discussione. La presidenza spetta a ciascun Paese membro, che la esercita a rotazione per un periodo di 6 mesi. La sua sede è a Bruxelles. Nel Consiglio dell’Unione i ministri dei governi di ciascun paese membro si incontrano per discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche. Sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi a perseguire le azioni concordate in tale sede. Insieme con il Parlamento europeo questo organismo è l’altro principale organo decisionale  dell'UE. Il Consiglio della Unione Europea non va confuso con il Consiglio europeo,  formato dai Capi di Stato o di governo, che si riunisce di regola 2 volte in un semestre per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'Unione. Il Consiglio dell'UE non ha membri permanenti, ma si riunisce in dieci diverse configurazioni, ognuna delle quali corrisponde al settore di cui si discute. A seconda della configurazione, ogni paese invia i ministri competenti.
Per esempio, al Consiglio "Affari economici e finanziari" (Consiglio "Ecofin") partecipano i ministri delle Finanze di ciascun paese. Compiti specifici del Consiglio dell’Uni0ne sono i seguenti: * negoziare e adottare le leggi dell'UE assieme al Parlamento europeo ,basandosi sulle proposte della Commissione europea; * coordinare le politiche dei Paesi dell'UE; * elaborare la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo; * firmare accordi tra l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionali; * approvare il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento europeo. Quando si occupa di politica estera questo organismo è sempre presieduto dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza della UE. Tutte le altre riunioni sono presiedute dal ministro competente del paese che in quel momento esercita la presidenza di turno dell'UE.
I paesi dell'area dell'euro coordinano le loro politiche economiche attraverso l'Eurogruppo, composto dai rispettivi ministri economici e delle finanze, che si riunisce il giorno prima del Consiglio dell’Unione quando questo discute di Affari economici & finanziari. Gli accordi raggiunti nelle riunioni dell’Eurogruppo sono approvati formalmente in sede di Consiglio il giorno successivo. Solo i ministri dei paesi dell’area dell’euro possono votare su tali questioni. Tutte le discussioni e le votazioni sono pubbliche. Le decisioni vengono di norma adottate a maggioranza qualificata ,ossia almeno il 55% dei paesi membri, pari a  16 Stati sugli attuali 28, che però devono rappresentare almeno il 65% della popolazione totale dell'UE. Per bloccare una decisione, occorrono almeno 4 paesi, che rappresentino almeno il 35% della popolazione totale dell'UE. Tuttavia per alcune materie delicate come la politica estera o la fiscalità è richiesta l’unanimità, cioè il consenso di tutti i paesi.
4) CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (CGUE)
      • La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE. Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, organizzazioni o imprese, allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti. Membri della Corte di giustizia sono: a) la Corte di giustizia, formata da un giudice per ciascun paese della Unione più 11 avvocati generali; giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un mandato rinnovabile di sei anni; b) il Tribunale, attualmente composto da 47 giudici, che dal 2019 aumenteranno a 56 per portare il numero dei giudici a 2 per ogni Paese membro (2 x 28 = 56). La sede è Lussemburgo. In pratica il Tribunale si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi. La maggior parte delle cause viene trattata da 5 giudici, ed è molto raro che di una causa si occupi la Corte nel suo insieme.
La corte di giustizia dell’Unione si pronuncia sui casi ad essa proposti. I tipi di casi più comuni riguardano i seguenti aspetti:
* interpretare il diritto dell’UE  (pronunce pregiudiziali). I tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del diritto dell'UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un'interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell’UE;
* assicurare il rispetto della legge (procedure d'infrazione). Questo tipo di misure viene adottato nei confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'UE. Possono essere avviate dalla Commissione europea o da un altro paese dell'UE. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe comportare una multa;
* annullare atti giuridici dell'UE (ricorsi per annullamento). Se ritengono che un atto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell'UE, la Commissione europea o, in taluni casi, il Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo. Anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell’UE che li riguardi direttamente;
* assicurare l'intervento dell'UE (ricorsi per omissione). In talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi dell’UE, altre istituzioni dell’UE e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte;
* sanzionare le istituzioni dell'UE (azioni di risarcimento del danno). Qualsiasi cittadino o impresa i cui interessi siano stati lesi da un'azione o omissione dell'UE o del suo personale può citarli davanti alla Corte.

5) LA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti  verifica il finanziamento delle attività dell'UE. controlla che i fondi dell’UE siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’UE. I suoi membri sono designati uno per ciascun paese dell’UE e sono nominati dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento per periodi di sei anni rinnovabili; essi scelgono uno di loro come presidente per un periodo di tre anni (anch'esso rinnovabile). La sede della Corte è a Lussemburgo. In quanto revisore esterno indipendente dell'UE, la Corte dei conti europea tutela gli interessi dei contribuenti dell'UE. Non è dotata di poteri legali, ma opera per migliorare la gestione da parte della Commissione europea del bilancio dell'UE e riferisce sullo stato delle finanze dell'Unione. Possiamo sintetizzare le attività della Corte dei Conti come segue: * effettuare una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'UE per controllare che i fondi UE siano raccolti e spesi correttamente, usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati; * controllare ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'UE, effettuando anche controlli in loco presso le istituzioni dell'Unione (soprattutto la Commissione), gli Stati membri e i paesi che beneficiano degli aiuti dell'UE; * segnalare i casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); * redigere una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, che il Parlamento esamina prima di decidere se approvare la gestione del bilancio dell'UE da parte della Commissione; * fornire il suo parere in qualità di esperto ai responsabili politici dell'UE su come le finanze dell'Unione possano essere gestite meglio e in modo più trasparente per i cittadini. La corte inoltre pubblica pareri sui lavori preparatori che avranno un impatto sulla gestione finanziaria dell’UE, nonché i documenti di sintesi, i riesami e le pubblicazioni ad hoc su questioni riguardanti le finanze pubbliche dell’UE. Per essere efficace, la Corte deve essere indipendente dalle istituzioni e dagli organi che controlla. A tal fine è libera di decidere su cosa sottoporre a verifica, sulle modalità con cui effettuarla , nonché sulla forma e sui tempi con cui presentarne i risultati.