RELATORE: DOTT. TOMMASO CHISENA
Premessa:
CON IL TERMINE COSTITUZIONE— NELLA STORIA , ANCHE ANTICA, DEL
DIRITTO — SI INDICA UN ATTO DI AUTORITA' CONTENENTE DISPOSIZIONI
NORMATIVE. NELL’ERA CONTEMPORANEA CON TALE TERMINE- IN SENSO
STRETTO- SI INTENDE UN CORPO DI LEGGI FONDAMENTALI PRODOTTE DALLA
SOVRANITA' DEL POPOLO, DI SOLITO PER IL TRAMITE DI UNA ASSEMBLEA COSTITUENTE. SE LA
COSTITUZIONE E' INVECE IL RISULTATO DI UNA CESSIONE DI AUTORITA’ DA
PARTE DI UN MONARCA SI PARLA SOLITAMENTE DI STATUTO O CARTA
COSTITUZIONALE.
NELLA VITA ISTITUZIONALE DEGLI STATI MODERNI, LA COSTITUZIONE SVOLGE
LA FUNZIONE DI "LIMITAZIONE LEGALE DELLA POLITICA".
LA MAGGIORANZA DEGLI STATI HA ALLA BASE DEL PROPRIO ORDINAMENTO
GIURIDICO UNA COSTITUZIONE SCRITTA, COME L’ITALIA E GLI STATI
UNITI, MENTRE ALTRI, COME IL REGNO UNITO, HA ALCUNE LEGGI DI
RIFERIMENTO ED UNA CONSUETUDINE CHE NEL LORO COMPLESSO POSSONO ESSERE
CONSIDERATE UNA COSTITUZIONE MATERIALE.
INOLTRE,ALTRO CARATTERE DISTINTIVO DELLE COSTITUZIONI RIGUARDA LA
FORMA DELLO STATO, PER CUI ABBIAMO COSTITUZIONI MONARCHICHE ASSOLUTE,
LIBERALI E COSTITUZIONALI E COSTITUZIONI REPUBBLICANE. QUANDO POI
SONO PRECEDUTE DA RIVOLUZIONI O MOTI LIBERALI ESSE NE CONTENGONO I
PRINCIPI ISPIRATORI AFFERMATI DALLE STESSE.
INFATTI, NELLA STORIA ,LA NASCITA DELLE COSTITUZIONI CONTEMPORANEE HA
COINCISO CON L'AFFERMARSI DELLE RIVOLUZIONI LIBERALI DI FINE
SETTECENTO A COMINCIARE DALLA COSTITUZIONE AMERICANA DEL 1789
PRECEDUTA DALLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DAL REGNO UNITO DEL
1776 OVE SI AFFERMAVA —QUALE BASAMENTO DI TUTTE LE ALTRE E SUCCESSIVE
COSTITUZIONI- TRA L'ALTRO — CHE TUTTI GLI UOMINI SONO CREATI
UGUALI, CHE ESSI SONO DOTATI DAL LORO CREATORE DI ALCUNI DIRITTI
INALIENABILI , E CHE FRA QUESTI VI SONO LA VITA, LA LIBERTA' E LA
RICERCA DELLA FELICITA';CHE ALLO SCOPO DI GARANTIRE QUESTI DIRITTI
SONO CREATI FRA GLI UOMINI | GOVERNI, I QUALI DERIVANO I LORO GIUSTI
POTERI DAL CONSENSO DEI GOVERNATI; OGNI QUAL VOLTA UNA QUALSIASI
FORMA DI GOVERNO TENDE A NEGARE TALI FINI E' DIRITTO DEL POPOLO
MODIFICARLA O ABOLIRLA,E CREARE UN NUOVO GOVERNO, CHE POGGI IL SUO FONDAMENTO NEI PRINCIPI E ORGANIZZI I
SUOI POTERI NELLE FORME CHE SEMBRERANNO PIU' ADATTI AD ASSICURARGLI
SICUREZZA E FELICITA'.
A SEGUITO DELLA RIVOLUZIONE AMERICANA NEL 1789 SEGUI' QUELLA FRANCESE
CONTENENTE LA ”DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI CITTADINI
" DOVE SONO FONDAMENTALI I DIRITTI DA GARANTIRE A TUTTI GLI
UOMINI CHE NASCONO E RESTANO LIBERI ED UGUALI, UNITAMENTE ALLA
DIVISIONE DEI POTERI, CONCEPITA COME CONDIZIONE ESSENZIALE PERCHE’
LA VITA DELLA COMPAGINE POLITICA SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
COSTITUZIONALI.
SUCCESSIVAMENTE TALI RIVOLUZIONI SPINSERO DIVERSI STATI E MONARCHIE
EUROPEE, TRA CUI QUELLE PRESENTI IN ITALIA, A MOTI LIBERALI DI INIZIO
OTTOCENTO E A RECLAMARE LE COSTITUZIONI LIBERALI. A DIFFERENZA DELLE
RIVOLUZIONI AMERICANA E FRANCESE FATTE DAL POPOLO, I DIVERSI
TENTATIVI MESSI IN ATTO NON FURONO MAI ACCOMPAGNATI DAL POPOLO MA
DALLA BORGHESIA E PARTE DI ARISTOCRAZIA LIBERALE CHE, COMUNQUE, FECE
SI’ CHE I DIVERSI SOVRANI CONCEDESSERO DELLE CARTE DI PARVENZA
COSTITUZIONALE, COME FECE IL RE FERDINANDO lI DELLE DUE SICILIE , IL
PAPA PIO IX ED ALTRI, TUTTE REVOCATE DOPO BREVISSIMO TEMPO .
L'UNICA
COSTITUZIONE EMANATA IN QUEL PERIODO E CHE RIMASE IN VIGORE PER 100
ANNI FU LO STATUTO ALBERTINO, CONCESSO DAL RE DI PIEMONTE E SARDEGNA,
CARLO ALBERTO DI SAVOIA, IL 4 MARZO 1948, CHE DOPO 12 MESI ABDICO'
IN FAVORE DI VITTORIO EMANUELE II. EGLI, A SEGUITO DELL’ANNESSIONE DEI TERRITORI ITALIANI ED IN
PARTICOLARE DI QUELLI FACENTI PARTE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, SI
PROCLAMO’ RE D‘ITALIA E A TESTIMONIARE L’ANNESSIONE LASCIO' LA
DICITURA REALE DI PRIMA, ESTENDENDO LO STATUTO ALBERTINO A TUTTO IL
NUOVO REGNO D’ITALIA.
VEDIAMO LE CARATTERISTICHE DI TALE COSTITUZIONE:
-LIBERTA’ DI STAMPA ( ABOLIZIONE CENSURA ECCLESIASTICA )
-RICONOSCIMENTO CULTI NON CATTOLICI
-UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE
- TRIPARTIZIONE POTERI
-SUFFRAGIO CIRCOSCRITTO
DIFFERENZE ED ANALOGIE DELLO STATUTO ALBERTINO CON LA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
1)COSTITUZIONE CONCESSA (OTTRIATA) E COSTITUZIONE REPUBBLICANA VOTATA
E APPROVATA DAL PARLAMENTO, A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 1946, CHE
OLTRE A SCEGLIERE LA FORMA REPUBBLICANA ELESSERO UN’ ASSEMBLEA
COSTITUENTE, CHE APPROVO’ LA NUOVA CARTA, LA QUALE ENTRO’ IN
VIGORE IL 1° GENNAIO 1948;
2)DIRITTO DI VOTO: su base censuaria, 40 lire imposte e ammessi solo
maschi alfabetizzati, dal 1861 ( VOTO’ IL 2% DELLA POPOLAZIONE:
418.00 SU 22 MILIONI- CAVOUR 165 VOTI GARIBALDI 63 VOTI) ) sino al
1872, quando il diritto fu esteso ai maschi di 21 anni
alfabetizzati; nel 1912 votava il 23% della popolazione, maschi
alfabetizzati e analfabeti,dopo i 30 anni ; nel 1919 votava il 61%
della popolazione: Elettori tutti i cittadini maschi maggiorenni, 21
anni; nel 1946 voto universale a donne e uomini maggiorenni.
3)CARTA FLESSIBILE E CARTA RIGIDA : PROBLEMI DELLA FLESSIBILITA'
4) LUNGHEZZA: 81 ARTICOLI LO STATUTO, CONTRO 139 ARTICOLI DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA, DIVISA IN 3 PARTI FONDAMENTALI: DALL’ART. 1
A 12 PRINCIPI; DALL'ART.13 A 54 DIRITTI E DOVERI; DALL'ART. 55 AL 139
ORDINAMENTO. ( LA COSTITUZIONE AMERICANA SI BASA SU 8 ARTICOLI).
5) LO STATUTO RIPORTA CHE LO STATO E’ RETTO DA UN GOVERNO
MONARCHICO RAPPRESENTATIVO E IL TRONO E’ EREDITATO SECONDO LA LEGGE
SALICA; LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA RECITA CHE LA SOVRANITA’
APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA
COSTITUZIONE.
6) FORMA DI GOVERNO MONARCHICA E REPUBBLICANA : DIVISIONE DEI POTERI
7) ENTRAMBE SONO SCRITTE, IN QUANTO PUBBLICATE SU DI UN TESTO
LEGISLATIVO PER LA LORO ENTRATA IN VIGORE
8) ENTRAMBE PREVEDONO UN SISTEMA BICAMERALE CON DIFFERENZA DI
FUNZIONI DELLE DUE CAMERE, LE SEDUTE PARLAMENTARI SONO PUBBLICHE E SI
RICHIEDE LA MAGGIORANZA DEI LORO COMPONENTI PER DELIBERARE;
9) ENTRAMBE RICONOSCONO L'INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO
10) SONO PRESENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE VOLTE AD AGEVOLARE
L'ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO
11) STATUTO CONFESSIONALE (ART. 1) E COSTITUZIONE LAICA (ART.7/8)
COSTITUZIONE REPUBBLICANA
APPROVATA IL 22.12.1947 DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE —COMPOSTA DA 556
MEMBRI –-- LA QUALE AFFIDO' A 75 COMPONENTI DI ESSA DIVISI IN 3
SOTTOCOMMISSIONI LA ELABORAZIONE DELLA CARTA— E PROMULGATA IL
27.12.47 DAL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA, ENTRANDO
IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948, SOSTITUENDO DA QUEL GIORNO LO STATUTO
ALBERTINO.
ALCUNE NORME NON FURONO SUBITO ATTUATE ED ALTRE ANCORA ASPETTANO:
ART.124 SULLA CORTE COSTITUZIONALE CHE ENTRO' IN VIGORE SOLO NEL
1953;
.
ART.115 SULLE REGIONI CHE ENTRARONO IN VIGORE SOLO NEL 1970;
SONO IN ATTESA DI LEGGE DI ATTUAZIONE:
L'ART.49 SULLA ORGANIZZAZIONE DEI PARTITI;
L'ART.39 SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI;
IN TEMA DI PRINCIPI E DIRITTI SOCIALI LO STESSO ART.3 NON è STATO
PIENAMENTE ATTUATO VISTO CHE SI OCCUPA DELLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI
DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE TALE DA ASSICURARE IL PIENO SVILUPPO
DELLA PERSONA E SOPRATTUTTO IL PIENO DIRITTO AL LAVORO.
AI 139 ARTICOLI SI AGGIUNGONO LE 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LE
QUALI :
XIII : MEMBRI CASA SAVOIA
XIV : ESCLUSIONE VALORE TITOLI NOBILIARI.
L'incontro, con cui si inizia la
conoscenza della Costituzione
italiana, da sviluppare negli incontri
successivi, è stato arricchito da
un'analisi precisa dei fatti storici
da parte del relatore,dott.
Chisena, a cui è seguito un
Chisena, a cui è seguito un
proficuo dibattito: gli amici,
assidui frequentatori delle
serate culturali, hanno
sollecitato curiosità e voglia
di "conoscenza".
assidui frequentatori delle
serate culturali, hanno
sollecitato curiosità e voglia
di "conoscenza".
A conclusione è stato festeggiato il compleanno di
Enza Basile, a cui rinnoviamo gli A UG U R I!
SU "MINERVA NEWS" - SITO "ASSOCIAZIONE MINERVA
CRISPIANO": "I VENTAGLI: VERE OPERE D'ARTE"
di Franco Presicci
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