venerdì 8 febbraio 2019

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

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RELATORE: DOTT. TOMMASO CHISENA

Premessa:

CON IL TERMINE COSTITUZIONE— NELLA STORIA , ANCHE ANTICA, DEL DIRITTO — SI INDICA UN ATTO DI AUTORITA' CONTENENTE DISPOSIZIONI NORMATIVE. NELL’ERA CONTEMPORANEA CON TALE TERMINE- IN SENSO STRETTO- SI INTENDE UN CORPO DI LEGGI FONDAMENTALI PRODOTTE DALLA SOVRANITA' DEL POPOLO, DI SOLITO PER IL TRAMITE DI UNA ASSEMBLEA COSTITUENTE. SE LA COSTITUZIONE E' INVECE IL RISULTATO DI UNA CESSIONE DI AUTORITA’ DA PARTE DI UN MONARCA SI PARLA SOLITAMENTE DI STATUTO O CARTA COSTITUZIONALE.

NELLA VITA ISTITUZIONALE DEGLI STATI MODERNI, LA COSTITUZIONE SVOLGE LA FUNZIONE DI "LIMITAZIONE LEGALE DELLA POLITICA".

LA MAGGIORANZA DEGLI STATI HA ALLA BASE DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO UNA COSTITUZIONE SCRITTA, COME L’ITALIA E GLI STATI UNITI, MENTRE ALTRI, COME IL REGNO UNITO, HA ALCUNE LEGGI DI RIFERIMENTO ED UNA CONSUETUDINE CHE NEL LORO COMPLESSO POSSONO ESSERE CONSIDERATE UNA COSTITUZIONE MATERIALE.

INOLTRE,ALTRO CARATTERE DISTINTIVO DELLE COSTITUZIONI RIGUARDA LA FORMA DELLO STATO, PER CUI ABBIAMO COSTITUZIONI MONARCHICHE ASSOLUTE, LIBERALI E COSTITUZIONALI E COSTITUZIONI REPUBBLICANE. QUANDO POI SONO PRECEDUTE DA RIVOLUZIONI O MOTI LIBERALI ESSE NE CONTENGONO I PRINCIPI ISPIRATORI AFFERMATI DALLE STESSE.

INFATTI, NELLA STORIA ,LA NASCITA DELLE COSTITUZIONI CONTEMPORANEE HA COINCISO CON L'AFFERMARSI DELLE RIVOLUZIONI LIBERALI DI FINE SETTECENTO A COMINCIARE DALLA COSTITUZIONE AMERICANA DEL 1789 PRECEDUTA DALLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DAL REGNO UNITO DEL 1776 OVE SI AFFERMAVA —QUALE BASAMENTO DI TUTTE LE ALTRE E SUCCESSIVE COSTITUZIONI- TRA L'ALTRO — CHE TUTTI GLI UOMINI SONO CREATI UGUALI, CHE ESSI SONO DOTATI DAL LORO CREATORE DI ALCUNI DIRITTI INALIENABILI , E CHE FRA QUESTI VI SONO LA VITA, LA LIBERTA' E LA RICERCA DELLA FELICITA';CHE ALLO SCOPO DI GARANTIRE QUESTI DIRITTI SONO CREATI FRA GLI UOMINI | GOVERNI, I QUALI DERIVANO I LORO GIUSTI POTERI DAL CONSENSO DEI GOVERNATI; OGNI QUAL VOLTA UNA QUALSIASI FORMA DI GOVERNO TENDE A NEGARE TALI FINI E' DIRITTO DEL POPOLO MODIFICARLA O ABOLIRLA,E CREARE UN NUOVO GOVERNO, CHE POGGI IL SUO FONDAMENTO NEI PRINCIPI E ORGANIZZI I SUOI POTERI NELLE FORME CHE SEMBRERANNO PIU' ADATTI AD ASSICURARGLI SICUREZZA E FELICITA'.

A SEGUITO DELLA RIVOLUZIONE AMERICANA NEL 1789 SEGUI' QUELLA FRANCESE CONTENENTE LA ”DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI CITTADINI " DOVE SONO FONDAMENTALI I DIRITTI DA GARANTIRE A TUTTI GLI UOMINI CHE NASCONO E RESTANO LIBERI ED UGUALI, UNITAMENTE ALLA DIVISIONE DEI POTERI, CONCEPITA COME CONDIZIONE ESSENZIALE PERCHE’ LA VITA DELLA COMPAGINE POLITICA SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.


SUCCESSIVAMENTE TALI RIVOLUZIONI SPINSERO DIVERSI STATI E MONARCHIE EUROPEE, TRA CUI QUELLE PRESENTI IN ITALIA, A MOTI LIBERALI DI INIZIO OTTOCENTO E A RECLAMARE LE COSTITUZIONI LIBERALI. A DIFFERENZA DELLE RIVOLUZIONI AMERICANA E FRANCESE FATTE DAL POPOLO, I DIVERSI TENTATIVI MESSI IN ATTO NON FURONO MAI ACCOMPAGNATI DAL POPOLO MA DALLA BORGHESIA E PARTE DI ARISTOCRAZIA LIBERALE CHE, COMUNQUE, FECE SI’ CHE I DIVERSI SOVRANI CONCEDESSERO DELLE CARTE DI PARVENZA COSTITUZIONALE, COME FECE IL RE FERDINANDO lI DELLE DUE SICILIE , IL PAPA PIO IX ED ALTRI, TUTTE REVOCATE DOPO BREVISSIMO TEMPO .
L'UNICA COSTITUZIONE EMANATA IN QUEL PERIODO E CHE RIMASE IN VIGORE PER 100 ANNI FU LO STATUTO ALBERTINO, CONCESSO DAL RE DI PIEMONTE E SARDEGNA, CARLO ALBERTO DI SAVOIA, IL 4 MARZO 1948, CHE DOPO 12 MESI ABDICO' IN FAVORE DI VITTORIO EMANUELE II.                                                                             EGLI, A SEGUITO DELL’ANNESSIONE DEI TERRITORI ITALIANI ED IN PARTICOLARE DI QUELLI FACENTI PARTE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, SI PROCLAMO’ RE D‘ITALIA E A TESTIMONIARE L’ANNESSIONE LASCIO' LA DICITURA REALE DI PRIMA, ESTENDENDO LO STATUTO ALBERTINO A TUTTO IL NUOVO REGNO D’ITALIA.







VEDIAMO LE CARATTERISTICHE DI TALE COSTITUZIONE:

-LIBERTA’ DI STAMPA ( ABOLIZIONE CENSURA ECCLESIASTICA )

-RICONOSCIMENTO CULTI NON CATTOLICI

-UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE

- TRIPARTIZIONE POTERI

-SUFFRAGIO CIRCOSCRITTO

DIFFERENZE ED ANALOGIE DELLO STATUTO ALBERTINO CON LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1)COSTITUZIONE CONCESSA (OTTRIATA) E COSTITUZIONE REPUBBLICANA VOTATA E APPROVATA DAL PARLAMENTO, A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 1946, CHE OLTRE A SCEGLIERE LA FORMA REPUBBLICANA ELESSERO UN’ ASSEMBLEA COSTITUENTE, CHE APPROVO’ LA NUOVA CARTA, LA QUALE ENTRO’ IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948;

2)DIRITTO DI VOTO: su base censuaria, 40 lire imposte e ammessi solo maschi alfabetizzati, dal 1861 ( VOTO’ IL 2% DELLA POPOLAZIONE: 418.00 SU 22 MILIONI- CAVOUR 165 VOTI GARIBALDI 63 VOTI) ) sino al 1872, quando il diritto fu esteso ai maschi di 21 anni alfabetizzati; nel 1912 votava il 23% della popolazione, maschi alfabetizzati e analfabeti,dopo i 30 anni ; nel 1919 votava il 61% della popolazione: Elettori tutti i cittadini maschi maggiorenni, 21 anni; nel 1946 voto universale a donne e uomini maggiorenni.

3)CARTA FLESSIBILE E CARTA RIGIDA : PROBLEMI DELLA FLESSIBILITA'

4) LUNGHEZZA: 81 ARTICOLI LO STATUTO, CONTRO 139 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, DIVISA IN 3 PARTI FONDAMENTALI: DALL’ART. 1 A 12 PRINCIPI; DALL'ART.13 A 54 DIRITTI E DOVERI; DALL'ART. 55 AL 139 ORDINAMENTO. ( LA COSTITUZIONE AMERICANA SI BASA SU 8 ARTICOLI).

5) LO STATUTO RIPORTA CHE LO STATO E’ RETTO DA UN GOVERNO MONARCHICO RAPPRESENTATIVO E IL TRONO E’ EREDITATO SECONDO LA LEGGE SALICA; LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA RECITA CHE LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE.



6) FORMA DI GOVERNO MONARCHICA E REPUBBLICANA : DIVISIONE DEI POTERI

7) ENTRAMBE SONO SCRITTE, IN QUANTO PUBBLICATE SU DI UN TESTO LEGISLATIVO PER LA LORO ENTRATA IN VIGORE

8) ENTRAMBE PREVEDONO UN SISTEMA BICAMERALE CON DIFFERENZA DI FUNZIONI DELLE DUE CAMERE, LE SEDUTE PARLAMENTARI SONO PUBBLICHE E SI RICHIEDE LA MAGGIORANZA DEI LORO COMPONENTI PER DELIBERARE;

9) ENTRAMBE RICONOSCONO L'INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO

10) SONO PRESENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE VOLTE AD AGEVOLARE L'ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO

11) STATUTO CONFESSIONALE (ART. 1) E COSTITUZIONE LAICA (ART.7/8)


COSTITUZIONE REPUBBLICANA

APPROVATA IL 22.12.1947 DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE —COMPOSTA DA 556 MEMBRI –-- LA QUALE AFFIDO' A 75 COMPONENTI DI ESSA DIVISI IN 3 SOTTOCOMMISSIONI LA ELABORAZIONE DELLA CARTA— E PROMULGATA IL 27.12.47 DAL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA, ENTRANDO IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948, SOSTITUENDO DA QUEL GIORNO LO STATUTO ALBERTINO.

ALCUNE NORME NON FURONO SUBITO ATTUATE ED ALTRE ANCORA ASPETTANO:

ART.124 SULLA CORTE COSTITUZIONALE CHE ENTRO' IN VIGORE SOLO NEL 1953;
.
ART.115 SULLE REGIONI CHE ENTRARONO IN VIGORE SOLO NEL 1970;

SONO IN ATTESA DI LEGGE DI ATTUAZIONE:

L'ART.49 SULLA ORGANIZZAZIONE DEI PARTITI;

L'ART.39 SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI;

IN TEMA DI PRINCIPI E DIRITTI SOCIALI LO STESSO ART.3 NON è STATO PIENAMENTE ATTUATO VISTO CHE SI OCCUPA DELLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE TALE DA ASSICURARE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA E SOPRATTUTTO IL PIENO DIRITTO AL LAVORO.

AI 139 ARTICOLI SI AGGIUNGONO LE 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LE QUALI :

XIII : MEMBRI CASA SAVOIA

XIV : ESCLUSIONE VALORE TITOLI NOBILIARI.

L'incontro, con cui si inizia la

conoscenza della Costituzione

italiana, da sviluppare negli incontri

successivi, è stato arricchito da

un'analisi precisa dei fatti storici

da parte del relatore,dott.

Chisena, a cui è seguito un

proficuo dibattito: gli amici,

assidui frequentatori delle

serate culturali, hanno

sollecitato curiosità e voglia

di "conoscenza".



A conclusione è stato festeggiato il compleanno di

Enza Basile, a cui rinnoviamo gli A UG U R I!



SU "MINERVA NEWS" - SITO "ASSOCIAZIONE MINERVA

CRISPIANO": "I VENTAGLI: VERE OPERE D'ARTE"

di Franco Presicci

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