Relatore dott. Tommaso Chisena
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Sergio Mattarella |
Proseguendo nella conoscenza della Costituzione, il dott. Tommaso Chisena ha illustrato gli Organi Costituzionali e le loro funzioni. La nostra Costituzione, ispirandosi a Montesquieu, ha previsto tre poteri indipendenti: Governo, Parlamento, Magistratura. Su di loro vigila
il Presidente della Repubblica. Egli è il primo magistrato d'Italia. Segue, come importante figura istituzionale,
il presidente del Senato, poi
il presidente del Parlamento, poi il Capo di Governo, infine il Presidente della Corte costituzionale. Il PARLAMENTO esercita la funzione legislativa, cioè il processo di formazione delle leggi (art. 70). Esso è composto dalle Camere dei Deputati e del Senato. Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale. Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età.
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Maria Elisabetta Alberti Casellati
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Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni di età. Per eleggere i senatori bisogna aver compiuto i 25 anni. La nostra Repubblica è “parlamentare”: è il popolo ad eleggere deputati e senatori. Inoltre la Costituzione prevede un sistema bicamerale “uguale e paritario” (o “perfetto”): ciò significa che la Camera dei deputati e il Senato esercitano lo stesso potere. Sia la Camera che il Senato rimangono in carica 5 anni. Un parlamentare ha diritto di esercitare la sua attività liberamente (art. 67). Esistono due forme di tutela per i parlamentari: “l'insindacabilità delle loro opinioni” (deputati o senatori non possono essere perseguiti per i pareri e i giudizi espressi durante il loro mandato) e “l'immunità penale” (non possono essere sottoposti a procedimenti penali senza l'apposita autorizzazione delle Camere di appartenenza), (art. 68). Ogni parlamentare viene retribuito per il suo lavoro (indennità parlamentare), (art.69). Hanno facoltà di proporre una legge il Governo, i parlamentari, i cittadini, le regioni e il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), (art. 71). Le Commissioni permanenti di Camera e Senato esaminano ed eventualmente modificano i testi dei disegni o delle proposte di legge.
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Roberto Fico |
Se il Parlamento approva, spetta poi al senato esaminare e approvare o modificare: l'eventuale modifica ritorna all'esame del Parlamento e l'iter ricomincia. Una volta approvata la legge, essa viene trasmessa al Presidente della Repubblica, che può chiedere una nuova deliberazione (quindi l'iter ricomincia) o promulgare (rendere esecutiva) la legge stessa, entro un mese dall'approvazione. (art. 73-74). Entro 60 giorni, la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Nell'Ordinamento italiano c'è anche il principio della democrazia diretta: i cittadini possono chiedere l'abrogazione totale o parziale di una legge, ritenuta anticostituzionale , tramite un referendum (richiesto da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali). L'ammissibilità della richiesta di referendum viene decisa dalla Corte costituzionale. (art. 75). Il GOVERNO ha la funzione esecutiva, cioè attuare le leggi. Esso è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Il Consiglio dei ministri presta giuramento davanti al Presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle due Camere del Parlamento: le camere possono, però, togliere la fiducia mediante una motivata “mozione di sfiducia”, in tal caso il Governo è costretto a rassegnare le dimissioni.
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Giuseppe Conte |
Il Presidente del Consiglio “ dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio e individualmente dei loro dicasteri”. (art. 95). Il Governo è anche titolare dell'iniziativa legislativa, attraverso il decreto legislativo (adottato su delega del Parlamento, che ne definisce l'oggetto e fissa i criteri a cui il Governo deve attenersi) e il decreto legge (un provvedimento che il Governo utilizza in casi straordinari di necessità e urgenza, che le Camere devono poi convertire in legge entro 60 giorni, pena il decadimento del decreto).
A titolo di garanzia, la Costituzione impone di scegliere il vice presidente del Consiglio tra i membri laici (art. 104). I giudici sono “inamovibili” (art. 107), non possono essere sospesi, né rimossi, né trasferiti ad altri incarichi. Questo per rendere maggiormente indipendente la Magistratura e per tutelare l'azione dei suoi componenti. Il giudice, inoltre, esercita “l'azione penale”, (art. 112). L'Assemblea costituzionale ha introdotto questa disposizione per due motivi: garantire a tutti i cittadini l'uguaglianza di fronte alla legge ed evitare discriminazioni tra categorie di cittadini (considerare un fatto “reato” o “non reato”sulla base dell'appartenenza politica della persona che lo ha commesso).
Di fronte a una notizia di reato, il giudice può procedere all'azione penale o chiedere l'archiviazione del procedimento. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ha il ruolo di “garante della Costituzione”, soprattutto quando la situazione politica è caratterizzata da una forte frammentazione, dovuta alle lesioni prodotte da interferenze tra i poteri. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto dal Parlamento in seduta comune. (art. 83). Una volta eletto, resta in carica sette anni. (art.85). La durata del suo mandato è di due anni superiore a quella delle Camere; questo per sottolineare l'indipendenza dalla maggioranza parlamentare. Il Presidente della repubblica è il capo di Stato e rappresenta l'unità nazionale, (art. 87). Quest'articolo attribuisce al Presidente diversi poteri. Invia messaggi alle Camere (messaggi formali o comunicazioni delle sue opinioni attraverso i mezzi di informazione). Indice le elezioni delle Camere. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi. Indice i referendum popolari. Nomina i funzionari di Stato. Ratifica i trattati internazionali. Ha il comando delle Forze armate. Presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Il dott. Chisena ha illustrato gli articoli facendo continui riferimenti agli orientamenti decisi dai Padri costituzionali, dopo l'esperienza del fascismo e della guerra e all'attualità. Oggi non sempre i princìpi costituzionali sono rispettati. Molte le riforme per snellire i procedimenti legislativi, molti gli interventi per limitare i poteri della Magistratura; molti i processi, le interferenze, le ingiustizie.
I princìpi a cui dovrebbero ispirarsi le attività della pubblica amministrazione sono: la legalità (rispetto delle norme di legge), la discrezionalità (compiere scelte meditate e giuste), l'imparzialità (parità di trattamento a tutti i cittadini) e buon andamento (efficienza delle proprie attività). (art. 97-98).
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Consiglio Superiore Magistratura-Vice Presidente David Ermini |
LA MAGISTRATURA esercita il potere giudiziario. La costituzione stabilisce che il potere giudiziario deve essere “indipendente da ogni altro potere” (art. 104). Sulla base di questo principio, ha stabilito i presupposti per difenderlo dai possibili condizionamenti del potere politico. I giudici infatti sono soggetti solo alla legge (art.101). Per difendere la sua indipendenza, la Magistratura dispone di un organo di autogoverno:
il Consiglio superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente della Repubblica, e composto da membri “togati” (appartenenti alla Magistratura) e da membri “laici” (professori universitari ordinari e avvocati con anzianità di servizio di15 anni).
Silvia Laddomada
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